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Art. 30 Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dell’Associazione ed è di regola composto da dieci componenti. E’ facoltà dell’Assemblea eleggere ulteriori componenti in relazione a particolari esigenze di rappresentatività.
Il Consiglio Direttivo:
a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall’Assemblea;
b) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
c) delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;
d) stabilisce l’utilizzo dei fondi costituiti a seguito di delibera dell’Assemblea;
e) nomina al proprio interno il Presidente, i Vice Presidenti dell’Associazione nonché i propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione;
f) coadiuva il Presidente nello svolgimento dell’attività;
g) può stabilire requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione alla Federazione; esamina preliminarmente le domande di adesione delle imprese da sottoporre alla ratifica del Comitato Esecutivo;
h) comunica al Presidente della Federazione le proprie deliberazioni, ai fini del coordinamento con l’attività generale della Federazione.
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