Circolari
p60670GH
» 03.10.2007
Come noto (cfr. nostra circ. 237 del 7 settembre u.s.) la norma – così come letta dalla magistratura contabile e della Ragioneria generale – prevedeva, con precetto di immediata applicazione, pur non essendo stato emanato il previsto regolamento di disciplina, che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere a qualsiasi pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, dovevano verificare che il beneficiario non fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo.
La disposizione poneva problemi rilevanti a molte imprese, rallentando comunque l’iter di pagamento dei debiti di fornitura da parte delle PA e delle società a prevalente partecipazione pubblica. FISE è intervenuta tempestivamente attivando una campagna stampa e intervenendo presso le competenti sedi, riuscendo a creare, insieme agli altri soggetti associativi interessati, un livello adeguato di attenzione, anche a livello confederale e dei più importanti media.
Ad esito di tali interventi, si pone l’art. 19 del decreto legge in oggetto, in vigore da oggi 3 ottobre e di cui si riporta il testo, che positivamente risolve i problemi posti non tanto dalla norma di legge, quanto dalle decisioni della magistratura contabile cui la Ragioneria dello Stato aveva dato solerte attuazione con circolari i cui contenuti avevano destato non poche perplessità.
“At. 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) le parole: "e le società a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito."”
Si chiarisce quindi che l’obbligo decorrerà solo dalla emanazione del regolamento attuativo, come ritenuto peraltro già da molti interpreti, si innova affermando che sono escluse le società a capitale pubblico e si prevede che l’importo di riferimento possa essere aumentato o diminuito. Su quest’ultimo aspetto si rileva che un testo ufficioso del decreto, non confermato in via definitiva, prevedeva espressamente l’elevazione dell’importo a 50 mila euro.
Restando a disposizione, si inviano i migliori saluti.
Responsabile Area Mercato Servizi
Giuseppe Gherardelli
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