Circolari
Circolare 40/2013
» 08.05.2013
Facciamo seguito alla nostraCircolare n.13 del 13 febbraio 2013 in tema di collocamento mirato per fornire alcune ulteriori precisazioni in merito alla questione della esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.
Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 2ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, l’art. 5, comma 2, della legge 68/1999 prevede che “fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.
Il Ministero del lavoro aveva già precisato (v. allegato 1) che la norma introduce una nuova ipotesi di esclusione dalla base di computo per il personale impegnato in lavorazioni per le quali è prevista l’applicazione di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
A seguito di alcune segnalazioni provenienti dal sistema in ordine alla mancata applicazione della previsione da parte degli uffici competenti e, in alcuni casi, anche delle DTL, Confindustria ha ritenuto opportuno sollecitare un’ulteriore pronuncia in merito, formulando un apposito quesito (v. allegato 2) sia alla Direzione generale per l’attività ispettiva sia a quella per le politiche dei servizi per il lavoro, in modo da rendere coerente l’aspetto di competenza legislativa con quello della vigilanza ispettiva e superare, così, ogni differente interpretazione.
Il Ministero, con opportuna intesa tra le due Direzioni generali sopra richiamate, ha confermato l’opzione di Confindustria (v. allegato 3).
La posizione ufficiale del Ministero, quindi, conferma che la norma del 2011 introduce un’ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale, che il tasso di premio è del 60 per mille riferito al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale e che è sufficiente una autocertificazione per escludere dalla base di computo i lavoratori interessati.
Resta fermo che il personale escluso dalla base di computo va inserito nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2)
Infine, Confindustria ha condiviso con il Ministero l’opportunità di una verifica ulteriore sulla corretta interpretazione da dare alla norma in commento laddove mantiene fermo il pagamento del contributo di esonero, trattandosi di una previsione evidentemente incompatibile con il concetto di esclusione dalla base di computo.
Con riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, si porgono cordiali saluti.
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