Circolari
Circolare 64/GR Obbligo di contribuzione per interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indetermi
» 04.07.2013
Segnaliamo il messaggio 10358 del 27 giugno 2013 (all.) con cui l’Inps formula alcune importanti precisazioni inerenti il contributo dovuto in caso di licenziamento ai sensi dell’art. 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012.
Dopo aver confermato che il contributo è dovuto in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi, in capo al lavoratore, il teorico diritto all’ASPI (a prescindere dalla sua effettiva erogazione), l’Istituto si sofferma su alcuni aspetti (periodo di prova, anzianità aziendale e lavoro intermittente, anzianità aziendale e vicende del rapporto di lavoro) per fornire i relativi chiarimenti.
Particolare rilievo assumono le precisazioni relative alle ipotesi di contribuzione per l’interruzione del rapporto di lavoro relativamente ad imprese coinvolte in procedure concorsuali.
L’Inps – anche accogliendo reiterate sollecitazioni di Confindustria – esclude dall’obbligo di pagamento del contributo di licenziamento le imprese sottoposte a procedure concorsuali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 223/91.
L’Istituto sembra pervenire a questa condivisibile conclusione estendendo alla nuova ipotesi di contribuzione per licenziamento la stessa ratio – legata alla situazione di crisi - sottesa all’attuale esclusione dal contributo di ingresso per la mobilità delle imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 3, comma 3 della legge n. 223/91).
Distinti saluti.
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