Circolari

Circolare 103/2013

» 18.11.2013

Con messaggio n. 18092 dell’8 novembre c.m., l’INPS ha chiarito che il recupero da parte delle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai lavoratori durante il periodo di ricorso alla CIGS per contratto di solidarietà può essere effettuato entro l’anno solare di conclusione del contratto e non alla fine del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati.

Tale indirizzo, assunto dall’INPS anche su reiterate sollecitazioni di Confindustria, riduce notevolmente i tempi di attesa per il recupero delle somme in parola.

Rinviando alla lettura del messaggio per gli aspetti tecnici, Confindustria ha fornito alcune indicazioni, condivise anche dai competenti uffici della Direzione Generale INPS.

          Recupero entro l’anno solare.

Le somme possono essere recuperate entro la fine dell’anno in cui si è concluso il contratto di solidarietà (es. per un contratto di solidarietà terminato il 30/6/2014 il recupero va effettuato entro il 31/12/2014), termine peraltro ordinatorio e non perentorio(resta inteso che in caso di recupero la rivalutazione delle quote del TFR successive al recupero saranno a carico del datore di lavoro);

          Aziende interessate.

Il recupero riguarda tutte le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS (art. 1, L. 863/1984), indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel campo di applicazione del Fondo Tesoreria;

          Recupero TFR per contratti di solidarietà già conclusi.

Il recupero immediato è possibile anche per i contratti di solidarietà conclusi nel passato cioè prima del messaggio INPS (si ricorda che la normativa sui contratti di solidarietà è entrata in vigore con ilgennaio 1985);

            Recupero quote lavoratori non più in forza alla data del 1° gennaio 2010 (ipotesi peraltro residuale in quanto il datore di lavoro dovrebbe già aver recuperato). 

La precisazione dell' INPS relativa alla procedura delle regolarizzazioni contributive riguarda l’entrata in vigore del sistema Uniemens,in quanto le modifiche sia statistiche che contributive devono avvenire attraverso variazioni dei modelli Uniemens già inviati.

Con i migliori saluti.

  


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