Circolari

circolare 39/2014

» 12.03.2014

Facciamo seguito alla nostra Circolare n.23/2013 del 28/3/20123 per ricordare la prossima scadenza31 marzo - del termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno nell’anno 2013, termine a suo tempo fissato dal Ministero del lavoro con circolare n. 15 del 20 giugno 2011.

L’omissione di questa comunicazioneai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del DM 20 settembre 2011 - è sanzionabile in via amministrativa (art. 5, comma 3, del D.lgs n. 67/2011).

 Scade, nella medesima data, l’obbligo di comunicazione delle lavorazioni usuranti ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5 del D.lgs 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20 settembre 2011). Anche questo termine è stato fissato in via amministrativa con circolare del 28 novembre 2011.

 Confermiamo che si tratta, in questo secondo caso, di una comunicazione obbligatoria ma non sanzionata: il medesimo DM 20 settembre 2011, infatti, evidenzia che la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 67/2011, si applica solamente in caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b).

Distinti saluti.


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