Circolari

Circolare 42/2014

» 18.03.2014

L’art. 1, comma 186, della legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) ha tra l 'altro previsto che per il 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui alla legge n.863/1984 venga incrementato del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. A tal fine è previsto uno stanziamento nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014.

Fino al 31 dicembre 2013 l’incremento del trattamento era pari al 20%.

Con il messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014 l'INPS fornisce indicazioni in ordine all'applicazione del nuovo incremento del trattamento per i contratti di solidarietà

In particolare, si chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 e per il limite di spesa previsto.

Quindi, l’ammontare è pari al 70% indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione:ciò significa che dal 1°gennaio 2014 la nuova misura si applica anche con riferimento ai contratti di solidarietà in corso ovvero stipulati nell’anno o negli anni precedenti.

Segnaliamo che per i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza di tutto il 2013 restano valide le indicazioni già in uso.

Distinti saluti.


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