Circolari
Circolare 92/2014
» 07.08.2014
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, il decreto 5 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito decreto) che, in attuazione dell’articolo 12, comma 6-bis, del DL Destinazione Italia, estende la garanzia del Fondo in favore di SGR che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del DL 83/2012, o portafogli di tali obbligazioni, emessi da PMI.
In sintesi, il decreto prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie in favore di banche, intermediari finanziari e gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF (in particolare SGR, SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni), a copertura di:
- singole operazioni;
- portafogli di operazioni sottoscritte da un medesimo intermediario; in tal caso l’importo dei singoli titoli non potrà eccedere il 3% del valore nominale complessivo dei titoli in portafoglio che dovrà essere compreso tra 50 e 300 milioni di euro.
Per accedere alla garanzia del Fondo le operazioni di sottoscrizione dovranno avere durata compresa tra 36 e 120 mesi e non dovranno avere a oggetto la sostituzione di linee di credito già in essere.
Per quanto concerne le singole emissioni, la garanzia del Fondo coprirà:
- fino al 50% del valore nominale del minibond sottoscritto nel caso di rimborso rateale
- fino al 30% in caso di rimborso unico a scadenza (bullet).
Sui portafogli, invece, il Fondo coprirà fino all'80% della tranche junior, ossia della quota del portafoglio che sopporta le prime perdite, fino a un massimo dell'8% del valore nominale complessivo dei titoli che lo compongono.
Per quanto concerne le singole operazioni comprese nel portafoglio - fermo restando l’importo massimo garantibile per singola PMI sopra riportato - il Fondo copre fino all'80% della perdita registrata fino al raggiungimento dei suddetti limiti di copertura sull’intero portafoglio.
L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola PMI beneficiaria finale è pari a 1,5 milioni di euro: ai fini del rispetto di tale importo massimo si considererà il complesso delle operazioni riferite alla singola impresa garantite dal Fondo.
Il Fondo potrà concedere le suddette garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti a fronte dei rischi, pari a 50 milioni di euro (incrementabili fino a 100 milioni). Tali risorse saranno così ripartite:
- il 40% sarà destinato alla concessione di garanzie su singole operazioni;
- il 60% a operazioni di portafoglio.
Ai fini dell’avvio di operatività del Fondo a copertura dei minibond, occorrerà attendere la modifica delle Disposizioni operative del Fondo.
Distinti saluti.
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