Circolari
Circolare 126/2014
» 18.11.2014
Il prossimo 26 novembre entrano in vigore le nuove previsioni in tema di documentazione antimafia introdotte dal Decreto legislativo n. 153/2014 (di seguito anche “Decreto”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2014, n. 250) per integrare e modificare la normativa in materia, contenuta nel c.d. Codice antimafia (cfr. D. Lgs. n. 159/2011, Libro II).
In particolare, il Decreto introduce diverse misure di semplificazione che consentono di snellire le procedure di rilascio della documentazione antimafia e superare alcune difficoltà operative registrate dalle imprese dopo la revisione della disciplina realizzata nel 2013. Sul piano attuativo, la nuova impostazione della disciplina ha infatti determinato l'allungamento dei tempi di rilascio della documentazione antimafia, l'appesantimento degli oneri a carico delle imprese e, quindi, la dilatazione dei tempi di aggiudicazione degli appalti e di stipula dei conseguenti contratti.
Confindustria si è tempestivamente attivata per segnalare alle Istituzioni competenti le criticità della disciplina, formulare alcune proposte di modifica normativa e, infine, monitorare l’iter di approvazione del Decreto.
Il provvedimento recepisce diverse proposte di Confindustria e prevede le principali novità indicate di seguito (insieme alla disposizione di riferimento del Codice antimafia).
Comunicazione e informazione antimafia
introdotta la possibilità di utilizzare la documentazione in corso di validità anche ai fini di procedimenti diversi da quello per cui è stata rilasciata (art. 86, nuovo co. 2 bis)
ridotto da 45 a 30 giorni il termine ordinario previsto per il rilascio da parte della Prefettura (art. 88, co. 4 per la comunicazione; art. 92, co. 2, per l’informazione)
riformata la disciplina della competenza territoriale, prevedendo che la documentazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ha sede: i) l’impresa; ii) l’amministrazione richiedente, nel caso di società costituite all’estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (artt. 87 e 90).
Comunicazione antimafia
eliminata l’ipotesi delle verifiche di particolare complessità (art. 88, co. 4)
introdotta la possibilità per le PA di procedere anche in assenza della comunicazione al decorso del termine ordinario di rilascio da parte della Prefettura, previa acquisizione di autocertificazione (art. 88, nuovo co. 4-bis); possibilità finora prevista soltanto nel caso di informazione antimafia.
Informazione antimafia
introdotta la possibilità per le PA di procedere immediatamente - quindi non più al decorso dei 15 giorni - una volta che sia decorso il termine per il rilascio ovvero nei casi di urgenza (art. 92, co. 3)
elevati da 30 a 45 i giorni di cui il Prefetto dispone per il rilascio nei casi di particolare complessità (art. 92, co. 2)
ridimensionato l’ambito soggettivo dei familiari conviventi da sottoporre alle verifiche antimafia, nel senso di includere soltanto quelli di maggiori di età che risiedono nel territorio dello Stato (art. 85, co. 3).
Distini saluti.
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