Circolari
circolare 127/2014
» 19.11.2014
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 14 novembre 2014) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, che contiene le modalità che le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare per il calcolo e la pubblicità dell’indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L’obbligo per le PA di pubblicare tale indicatore è stato introdotto dal d.lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e poi modificato dal DL 66/2014. Il d. lgs. 33 rimetteva le modalità di calcolo dell’indicatore stesso a un provvedimento successivo, che è il decreto in oggetto.
Tale indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle P.A. In proposito, si ricorda che il DL 66 ha rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva Late Payment. In particolare, il DL ha previsto il blocco delle assunzioni per le PA che registrino tempi medi di pagamento superiori a quelli previsti dalla direttiva Late Payment (di norma 30 giorni) di 90 giorni nel 2014 e di 60 a partire dal 2015.
In particolare, il decreto prevede: ·
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modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura emessa - ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi - deve essere moltiplicata per l’importo complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di riferimento. L’indice deve essere calcolato annualmente e a partire dal 2015 anche trimestralmente; ·
- pubblicità dell’indicatore: le PA devono pubblicare, sui propri siti istituzionali, il valore dell’indice annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e il valore di quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre.
Infine, il Decreto in questione definisce anche gli schemi e le regole per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle Amministrazioni centrali e locali compreso il Sistema Sanitario Nazionale.
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