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Circolare 14/2015

» 02.02.2015

Con circolare n.17 del 29 gennaio scorso (allegato), l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’ esonero contributivo disposto dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) in favore dei datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminatoesclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domesticonel periodogennaio/31 dicembre 2015, per un periodo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Sul tema Confindustria aveva subito evidenziato, nelle sedi competenti, la necessità di chiarire la non qualificazione dell’esonero come aiuto di stato (e quindi la non applicabilità delle condizioni restrittive poste dal Regolamento UE n. 651/2014), in quanto misura generalizzata e non selettiva; e, inoltre, che il  beneficio spetti sia in caso di stabilizzazione - cioè di trasformazione senza soluzione di continuità - di contratti a termine (anche stagionali) instaurati non solo nel 2015 ma anche nel 2014, nonchè in caso di instaurazione di contratto a tempo indeterminato dalgennaio 2015 con soggetti con i quali siano cessati contratti a tempo determinato (anche stagionali),di durata superiore a 6 mesi, stipulati con lo stesso datore di lavoro.

Le questioni sopra indicate sono state risolte nel senso auspicato da Confindustria.

La circolare INPS infatti non solo esclude la natura di aiuto di Stato dell’esonero,ma riconosce anche la fruizione del beneficio per tutte le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Quindi, a titolo esemplificativo, l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che abbia avuto un rapporto a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro nei dodici mesi precedenti, fruisce dell'esonero contributivo, così come ne ha diritto   in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Con apposita circolare l’INPS fornirà le istruzioni per le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro: quindi non è richiesta alcuna istanza di fruizione della misura di legge in oggetto.

Distinti saluti.

                          


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