Circolari
Circolare 16/2015
» 04.02.2015
Secondo l’ANAC si pone, infatti, la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco da parte delle stazioni appaltanti, ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco, ciò tenuto anche conto del fatto che l’art. 2, comma 2 del D.P.C.M 18 aprile 2013 disciplina la citata iscrizione in termini volontari.
In assenza di una indicazione esplicita, secondo l’ANAC sarebbe opportuno valutare se modificare il citato DPCM 18 aprile 2013 nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di fornitori, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, dell’art. 29, del citato D.L. 90/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, L. 190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese impegnate in settori a rischio (di cui all’art. 1, comma 53, L. 190/2012).
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