Circolari

Circolare 92/2015

» 30.10.2015

Confindustria ha accompagnato il processo di definizione del D.Lgs 102/14 e ha svolto un ruolo attivo nella fase di stesura delle successive Linee Guida esplicative, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono stati infatti predisposti seminari di approfondimento e confronto, con l’Enea e il Ministero, con l’obiettivo di individuare il perimetro di applicazione degli obblighi e chiarire casistiche particolari. Il primo approfondimento si è tenuto il 25 novembre 2014, il secondo il 25 febbraio 2015, mentre il terzo il 7 luglio 2015.

Confindustria sta ora lavorando, nella fase di adempimento dell’obbligo, sul piano formativo e informativo, sviluppando progetti formativi sulle modalità di sviluppo delle diagnosi energetiche. I suddetti appuntamenti, previsti per il 28 settembre e il 28 ottobre 2015, trovano la gentile partecipazione dell’Enea in qualità di facilitatore nell’ambito della chiarificazione delle istanze normative.

Nell'ambito dell'obbligo per l'effettuazione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 ex D.Lgs 102/14 abbiamo nuovamente chiesto alle Istituzioni competenti la possibilità di ipotizzare una dilazione temporale nell'esecuzione della diagnosi anche a fronte del pagamento di una multa minima. Purtroppo ci è stato confermato che non è possibile prevedere alcuna dilazione . Come dunque riportato nelle precedenti comunicazioni e sottolineato nel corso dei numerosi incontri e corsi formativi svoltisi in Confindustria sull'argomento, le scadenze rimangono il 5 dicembre 2015 per l'esecuzione della diagnosi e il 22 dicembre 2015 per l'invio della documentazione ad Enea.

Riteniamo comunque opportuno, condividendo questa scelta con Enea, che laddove le aziende siano già consapevoli di non riuscire ad ottemperare all'obbligo, lo comunichino prontamente prima della scadenza al Ministero dello Sviluppo Economico e ad Enea. Inoltre, per evitare di incorrere nella sanzione maggiore, dai 4.000 ai 40.000 euro, é importante inviare ad Enea comunque una sia pure parziale e iniziale documentazione di diagnosi quale ad esempio la clusterizzazione e l'indicazione delle aziende che si sottoporranno alla diagnosi nel caso di azienda multisito o l'invio della prima documentazione relativa all'azienda e ad i suoi consumi energetici nel caso di una azienda mono sito. Tutto questo al fine di fornire una sia pure embrionale documentazione ad Enea che consenta di rientrare nella definizione di aziende che hanno inviato documentazione incompleta ma che hanno comunque dimostrato la volontà di ottemperare all'obbligo. In tal caso, non essendo la diagnosi pienamente rispondente ai requisiti presenti nell'articolo 8 del Decreto in oggetto, si incorrerebbe in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 4.000 euro.

Distinti saluti.


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