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Circolare 46/2016

» 26.04.2016

Con la sentenza 25 marzo 2016, n. 1239, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul risarcimento del cd. danno da ritardo, vale a dire il pregiudizio subito dal privato a causa della mancata ovvero tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo favorevole.

La pronuncia ha a oggetto un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con 154 giorni di ritardo, al quale ha fatto seguito il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole per l’ampliamento di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito che il danno da ritardo:

ha natura extracontrattuale (art. 20143 cc), per cui grava sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito;

si configura solo in caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, per cui la sua risarcibilità è ammessa in presenza di provvedimento tardivo comunque favorevole all’interessato, ovvero se sussistono fondate ragioni per ritenere che quest’ultimo avrebbe dovuto ottenerlo. Si tratta dell’orientamento prevalente in giurisprudenza, contrapposto a quello minoritario, che ammette il risarcimento del danno derivante dalla mera inosservanza del termine di conclusione del procedimento, a prescindere dalla natura favorevole o meno del provvedimento.

Con particolare riferimento all’elemento soggettivo, il Consiglio di Stato ha affermato che può considerarsi raggiunta la prova della colpa della PA quando: i) è dimostrato l’esito favorevole del procedimento e ii) l’amministrazione non giustifica, in sede procedimentale giudiziale, le ragioni (di natura tecnica e/o organizzativa) dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento.

Con tale principio, il Consiglio di Stato sembra alleggerire il carico probatorio del privato danneggiato, valorizzando la mancata spiegazione, da parte della PA, delle cause del ritardo.

Quanto al danno risarcibile, la sentenza ha fatto riferimento al mancato guadagno (cd. lucro cessante). La perdita economica è stata dimostrata in via presuntiva, facendo riferimento ai bilanci societari precedenti e successivi all’ampliamento dello stabilimento. Lo stesso Consiglio di Stato ha sottolineato la natura approssimativa di tale calcolo, ma ne ha riconosciuto la necessità ai fini della quantificazione e liquidazione del danno derivante dal mancato esercizio di un’attività economica per il ritardo ingiustificato dell’amministrazione, che altrimentisarebbe sempre di fatto irrisarcibile.

Infine, la sentenza ha ricordato che la violazione dei termini di conclusione del procedimento, oltre alla responsabilità del danno da ritardo, possa implicare responsabilità disciplinari, penali e contabili.

Distinti saluti.


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