Circolari

Circolare 13/2017

» 22.03.2017

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo u.s. il decreto - legge n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti".

Come largamente riportato dai mezzi di informazione, il decreto-legge, nell’obiettivo di evitare la consultazione popolare già fissata per il 28 maggio p.v., ha recepito le proposte di modifica avanzate dalla CGIL ed oggetto dei quesiti referendari.

Si riduce effettivamente ad un breve elenco di abrogazioni legislative.

Responsabilità solidale negli appalti

L'articolo 2 del decreto n. 25 introduce due modifiche alla disciplina della responsabilità solidale per i crediti di lavoro negli appalti, contenuta nell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003:

·         è abrogato il primo periodo dell’articolo 29, secondo comma, ovvero la facoltà concessa ai c.c.n.l. di individuare - in alternativa all'applicazione della disciplina sulla solidarietà prevista dalla legge - metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Rinvio normativo peraltro di scarsa attuazione concreta e mai ben chiarito definitivamente quanto ad efficacia e a parti coinvolte;

·         sono, altresì, abrogate le disposizioni contenute nei periodi secondo, terzo e quarto, introdotte dalla legge n. 92/2012 (“Riforma Fornero”).

In pratica vengono meno:

- il principio del litisconsorzio necessario, ovvero l'obbligo per il lavoratore, o per l'ente assicurativo o previdenziale, di chiamare in giudizio anche l'impresa committente unitamente all'impresa appaltatrice;

- il principio della preventiva escussione, ovvero la necessità di aggredire in via preventiva il patrimonio dell'impresa appaltatrice prima di poter esperire l'azione esecutiva nei confronti dell'impresa committente. Pertanto, a seguito dell'accertamento giudiziario della sussistenza di un credito originato dal rapporto di lavoro, il lavoratore, l'ente assicurativo o previdenziale potranno dare avvio all'azione esecutiva per il relativo adempimento direttamente nei confronti dell'impresa committente.

 Lavoro accessorio

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 25 dispone l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d. lgs. n. 81/2015 in materia.

Il comma 2 dello stesso articolo reca la disciplina transitoria, relativa ai voucher già "richiesti" alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i quali potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017: in presumibile operatività della previgente disciplina con i relativi obblighi e limiti economici.

 


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