Circolari
p56840TE
» 18.05.2006
Ricordiamo che per ottenere il beneficio:
la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2006;
l’importo del beneficio è pari a 9,78609 euro per mille litri di gasolio consumato nel periodo compreso fra il 22 febbraio (data di entrata in vigore del D.L. 21 febbraio 2006, 16) ed il 31 dicembre 2005;
il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740;
il beneficio è riferito alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci, in conto proprio o per conto di terzi, con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonn., e alcune categorie di imprese con attività di trasporto persone.
Per eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, le imprese possono presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2007.
Ricordiamo che l’Agenzia con la circolare 545/V del 14 febbraio 2006 (in all. 2 ) ha illustrato le modalità per il recupero delle accise sul gasolio, nella misura di 9,78609 euro per mille litri di prodotto. Tale importo è pari all’incremento dell’accisa sul gasolio disposto con D.L. 16/05, che ha portato il valore da 403,21391 euro a 413,00 euro per mille litri. Di conseguenza il periodo di riferimento è quello compreso dalla data di entrata in vigore del D.L. (22 febbraio) ed il 31 dicembre 2005.
L'art. 1, comma 10, del D.L. annovera tra i soggetti che possono fruire del beneficio anche "gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate": pertanto la domanda per il rimborso in denaro o l'utilizzo in compensazione del credito maturato potrà essere presentata sia dagli autotrasportatori in conto terzi sia da quelli in conto proprio.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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