Circolari
P57068MI
» 30.05.2006
Con circolare n. 56/2006 del 17 febbraio u.s. avevamo dato notizia in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale in oggetto, recante agevolazioni per assunzioni di personale femminile a norma dell’articolo 54 del d. lgs. n. 276/2003.
Con circolare n.74/2006 (vedi allegato) l'INPS è ora intervenuto per la concreta applicazione delle agevolazioni contributive per i contratti di inserimento stipulati con le donne.
La novità più importante contenuta nella circolare rispetto ai criteri illustrati nella nostra circolare concerne la misura del beneficio.
Nel ribadire infatti il concorso necessario di tre requisiti (residenza nelle zone indicate nel decreto, settore di lavoro del datore, ubicazione territoriale dell’attività) per avere diritto all’agevolazione in misura superiore al 25%, l’INPS attribuisce comunque il 25% a tutti i contratti di inserimento stipulati con le donne, a prescindere cioè dalla residenza delle stesse.
Ciò in quanto il Ministero del Lavoro, con nota del 27 aprile scorso, ha ritenuto che l’agevolazione di importo pari al 25%, essendo misura uniforme e generalizzata, non costituisca aiuto di stato ai sensi dell’art.87 del Trattato CE (applicando così gli stessi criteri seguiti dalla Commissione europea nella nota vicenda di infrazione dei cfl).
Pertanto, la tabella riepilogativa delle agevolazioni contenuta nella nostra circolare di commento va modificata nel senso di inserire il 25% in tutte quelle ipotesi in cui per residenza delle donne o per ubicazione del datore di lavoro il beneficio era pari a zero.
Circa i requisiti da rispettare per ottenere i benefici in misura superiore al 25%, l’INPS tra l’altro ricorda che l’“incremento netto“dell’occupazione va verificato con riferimento alla media degli occupati negli 12 mesi precedenti l’assunzione e alla singola unità operativa in cui si effettua l’assunzione stessa.
Relativamente alla durata minima del contratto (12 mesi ) -sempre per avere titolo al beneficio in misura superiore al 25% - viene precisato che, se il rapporto si risolve prima del termine suddetto per giusta causa, si ha comunque diritto all’agevolazione.
Se i datori di lavoro hanno applicato il beneficio in misura superiore al 25% senza averne titolo possono regolarizzare le differenze entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza sanzioni di alcun tipo.
Se invece i datori di lavoro, pur avendo titolo al beneficio (sia ridotto che pieno), non l’avessero applicato, potranno recuperare gli importi dovuti utilizzando la procedura del modello VIG a credito.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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