Circolari
p58380MI
» 24.10.2006
Come noto, la tematica presentava aspetti delicati, poiché nella versione originaria dell’articolo 84 del disegno di legge finanziaria 2007 (ddl AC 1746bis), era stabilito, tra le altre cose, l’anticipo di un anno dell’avvio della previdenza complementare rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005, senza peraltro prevedere in contemporanea le misure compensative a favore delle imprese.
In relazione a ciò, si è aperto un acceso dibattito, che ha portato all’intesa in oggetto, la quale consta sostanzialmente dei seguenti 5 punti:
il meccanismo previsto dal d. lgs. n. 252/2005 è anticipato dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007, ivi incluse le compensazioni per le imprese;
le imprese con almeno 50 dipendenti destineranno all’INPS il t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 e non destinato ai fondi contrattuali di previdenza integrativa;
il Governo allineerà il trattamento fiscale dei fondi integrativi alle analoghe situazioni europee;
il Governo riaprirà il dialogo con il sistema bancario per agevolare l’accesso al credito delle imprese, che con l’integrale uscita del t.f.r. perdono come noto una fonte di finanziamento notevole, anche attraverso la costituzione di un fondo di garanzia;
restano ferme le normative legali e contrattuali che garantiscono ai lavoratori rivalutazione, liquidazione ed anticipazione del t.f.r.
Per quanto concerne le previsioni di cui al decreto legislativo n. 252/2005, il provvedimento in materia di previdenza complementare emanato in attuazione della legge delega di riforma del sistema previdenziale (legge n. 243/2004), rinviamo alla circolare FISE n. 7 dell’11 gennaio 2006.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
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