Circolari

p58638GH

» 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

Circolare 14/2017

Circolare ASSONIME: “IVA: La comunicazione telematica dei dati delle fatture”

Leggi tutto

Circolare 13/2017

Decreto - legge 17 marzo 2017 n. 25: lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti.

Leggi tutto

Circolare 12/2017

Circolare ASSONIME: “Imposte sui redditi – Certificazione Unica 2017”.

Leggi tutto

Pagina 37 di 307 pagine ‹ First  < 35 36 37 38 39 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva