Circolari

p58638GH

» 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

Circolare 31/2019

Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico;
La riforma degli scambi intracomunitari - Le “quattro...

Leggi tutto

Circolare 030/2019

L’IFRS 16 in tema di leasing: profili contabili e fiscali.
L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale mediante la c.d. dichiarazione tardiva.
Circolari ASSONIME.

Leggi tutto

Circolare 029/2019

La pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali delle società quotate nel formato elettronico unico di comunicazione - Circolare ASSONIME.

Leggi tutto

Pagina 11 di 307 pagine ‹ First  < 9 10 11 12 13 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva