Circolari

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» 22.12.2006

Si segnala che nel disegno di legge finanziaria per il 2007 recentemente approvato al Senato, destinato a diventare definitivo con l’approvazione, presumibilmente senza modifiche, da parte della Camera dei Deputati, sono contenute alcune disposizioni parzialmente innovative in tema di Centrali acquisti, sia a livello nazionale (Consip Spa) che regionale.
Per quanto riguarda Consip, si ricorda che il sistema ad oggi vigente è quello disegnato dalla legge finanziaria per il 2004, n. 350/2003, come integrato e modificato dalla legge n. 191/2004, di conversione con modifiche del d.l 168/2004. Tale sistema prevede che le amministrazioni statali non sono obbligate alla adesione alle convenzioni Consip; ferma restando la facoltà di aderire alle convenzioni, le pubbliche amministrazioni che  procedono per via autonoma utilizzano i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto dei beni e servizi comparabili. Sul tema, si ricorda anche che il d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, all’art. 7, prevede che l’Osservatorio determini annualmente costi standardizzati di riferimento (cfr. anche l’art. 87 dello stesso d.lgs. 163) con riferimento anche, ma non solo, alle convenzioni Consip.
Con riferimento alla disciplina come sopra sinteticamente riepilogata, la proposta di legge finanziaria prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
Le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. Tali centrali regionali sono previste come possibili, ai sensi anche dell’art. 33 del d.lgs. 163 citato, ed operano per le amministrazioni e gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Infine si prevede che dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
In conclusione si può sinteticamente rilevare che si viene operato un cauto rilancio della Consip, comunque regolato e condizionato da emanandi decreti ministeriali; viene esclusa comunque competenza di Consip per il sistema dell’istruzione pubblica e per il sistema sanitario, oltre che per gli acquisiti effettuati dalle amministrazioni regionali o locali; si rileva, infine, che la norma non dovrebbe avere effetti sulle gare in corso.

Con i migliori saluti.

 Il Direttore
Francesco Tiriolo


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