Circolari
p60417GH
» 10.08.2007
Segnaliamo il provvedimento in oggetto, in particolare rilevando come nel testo definitivo del provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio u.s. n. 176 ed in vigore, giusta quanto previsto dall’art. 5, dal 1°agosto c.a., sono state apportate alcune modifiche significative rispetto al testo che era stato presentato ed esaminato dal Consiglio di Stato (cfr. ns circolare n. 190/2007).
In particolare, per quanto di più specifico interesse dei comparti rappresentati e delle imprese associate, evidenziamo:
• Consorzi stabili: contrariamente a quanto emergeva dal testo esaminato dal CdS, e su cui lo stesso CdS aveva espresso parere favorevole (salvo un rilievo relativo al richiamo dell’Art. 353 del codice penale solo per i consorzi stabili) nel decreto legislativo non è stato modificato il comma 5 dell’art. 36 ed è stato soppresso il riferimento ai consorzi stabili contenuto nell’art. 37, comma 7; la disciplina ora vigente pertanto, senza ombra di dubbi, vieta la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati – anche se non indicati per l’esecuzione – alla medesima procedura. E’ una impostazione oggettivamente di sfavore rispetto ai consorzi stabili, in quanto imprese aderenti al consorzio stesso si vedono preclusa la partecipazione alla gara anche se non indicate per l’esecuzione, diversa da quella adottata per i consorzi di cooperative, dove la preclusione vale solo per i consorziati indicati per l’esecuzione (art. 37, comma 7, in relazione all’art. 34, comma 1, lettera b). Il tema, delicato, merita approfondimenti.
• Project financing: come da indicazioni del Consiglio di Stato, evidenziate nella citata nostra circolare n. 190/2007, è stato soppresso il “diritto di prelazione” del promotore. L’intervento era stato richiesto dal CdS sulla base di considerazioni di diritto comunitario; la modifica peraltro fa venir meno un elemento forte di incentivazione per le imprese promotrici e quindi per la diffusione dell’istituto.
• Subappalto: viene prevista la sospensione dei pagamenti agli appaltatori che non trasmettono le fatture quietanzate dei subappaltatori; gli oneri di sicurezza sono corrisposti al subappaltatore senza ribasso, con responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al rispetto da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Premesso che quanto sopra vuole solo evidenziare aspetti rilevanti per l’operatività delle aziende, ma non esaurisce la portata del provvedimento, che incide in maniera articolate e complessa su diversi aspetti del Codice appalti, preannunciamo l’intenzione di organizzare per la fine di settembre un momento associativo di approfondimento e confronto interno con i rappresentanti e gli esperti delle aziende sul decreto correttivo in oggetto e su temi di mercato connessi di interesse attuale (riforma servizi pubblici locali, c.d ddl Lanzillotta; legge delega sicurezza, appena approvata relativamente alle disposizioni che incidono sulle procedure di appalto).
Cordiali saluti.
Responsabile Area mercato servizi
Giuseppe Gherardelli
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