Circolari

p60520GH

» 18.09.2007

Si segnala la determinazione in oggetto, nella quale l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha affermato che la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento prevista dal comma 7 dell’art. 40, del Codice dei contratti pubblici (la cui rubrica fa riferimento alla qualificazione nei lavori pubblici) riguarda in generale le imprese in possesso della certificazione di qualità ed è pertanto applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.
L’Autorità perviene al parere sopra sintetizzato, richiesto da impresa operante nel settore pulizie/multiservizi, sulla base di argomenti sistematici e letterali assolutamente condivisibili, in coerenza con tutta l’impostazione del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, caratterizzata in senso unitario per le procedure di appalto di lavori, di servizi e di forniture.
L’Autorità ha anche chiarito che la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sulla base “del 10 per cento dell’importo contrattuale”, con la conseguenza che l’IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita.
In allegato il testo integrale della determinazione.

I migliori saluti.

Responsabile Area mercato servizi
Giuseppe Gherardelli


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