Circolari
p62207MI
» 14.04.2008
E’ stata concordata in otto mesi la durata dell'ulteriore contratto a termine che può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi.
Come previsto dalla legge, la stipula di questo ulteriore contratto a termine dovrà avvenire avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
E’ stato comunque stabilito che durate più elevate di otto mesi potranno essere fissate sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro che da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La formula, volutamente ampia, permette di stabilire una maggior durata dei contratti in deroga non solo in occasione delle fasi di rinnovo dei contratti nazionali ma anche in qualsiasi altro momento, tramite la sottoscrizione di un apposito avviso comune.
Si ricorda che l'ultimo periodo dell'art 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone che in caso di mancato rispetto della procedura innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel contratto stipulato ai sensi della “deroga assistita”, quest’ultimo si considera a tempo indeterminato.
Pertanto, al momento della stipula del contratto avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, qualora l’azienda ed il lavoratore indicassero una durata inferiore a quella prevista nell’avviso comune (otto mesi ovvero la maggior durata concordata con contratti o accordi collettivi), si consiglia di inserire la clausola "salvo eventuale proroga, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 368/2001, e nel rispetto della durata massima indicata nell'avviso comune del 10 aprile 2008" (ovvero, indicare la diversa fonte negoziale che abbia previsto una durata maggiore).
E' del tutto evidente, pertanto, che con la eventuale proroga non si potrà comunque superare il termine degli otto mesi (o la maggior durata eventualmente prevista da contratti o accordi collettivi).
Senonchè, l'inserzione di tale clausola servirà ad evitare che, qualora si presentasse la necessità di prolungare il contratto, oltre la data inizialmente prevista, si possa ipotizzare la violazione del disposto dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del d lgs n. 368/2001, con pretesa di conversione del contratto a tempo indeterminato.
Cordiali saluti.
Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
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