Circolari
p62896 MI
» 04.08.2008
Facciamo seguito alla circolare n. 205/2008 del 4 giugno u.s. con la quale avevamo informato in merito all’emanazione del decreto legge n. 97/2008, recante all’art. 3, ottavo comma, l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'articolo 35 della “Legge Bersani” (decreto-legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006) nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2008, n. 74, attuativo del predetto provvedimento."\\/;
Si è concluso regolarmente nei termini previsti l’iter parlamentare del provvedimento, poiché il 30 luglio u.s. il Parlamento ha definitivamente convertito in legge n. 129/2008, con modificazioni (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto u.s.), il decreto legge n. 97/2008.
Le disposizioni in esame, ora quindi definitivamente abrogate, avevano creato dubbi interpretativi ed oggettivi problemi al sistema delle imprese, in relazione ai numerosi adempimenti formali richiesti.
Rimane pertanto in vigore il sistema legale previgente in materia di responsabilità solidale, non essendo più vigenti le norme sanzionatorie per i committenti (e gli appaltatori) per inosservanza delle norme condizionanti i pagamenti dei corrispettivi dovuti, nonché l’abrogazione delle clausole legali di esonero dalla responsabilità per l’appaltatore.
Non viene meno, invece, il comma 28 dell’articolo 35 della “Legge Bersani”, che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nonché la normativa contenuta nella c.d. legge Biagi (art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, come modificato dalla Finanziaria 2007), ai sensi della quale la responsabilità solidale committente-appaltatore, limitatamente agli appalti privati, vale per le componenti retributive e contributive, per due anni dopo la cessazione dell'appalto.
Distinti saluti.
Il Presidente
(R. Carlo Noto La Diega)
Si è concluso regolarmente nei termini previsti l’iter parlamentare del provvedimento, poiché il 30 luglio u.s. il Parlamento ha definitivamente convertito in legge n. 129/2008, con modificazioni (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto u.s.), il decreto legge n. 97/2008.
Le disposizioni in esame, ora quindi definitivamente abrogate, avevano creato dubbi interpretativi ed oggettivi problemi al sistema delle imprese, in relazione ai numerosi adempimenti formali richiesti.
Rimane pertanto in vigore il sistema legale previgente in materia di responsabilità solidale, non essendo più vigenti le norme sanzionatorie per i committenti (e gli appaltatori) per inosservanza delle norme condizionanti i pagamenti dei corrispettivi dovuti, nonché l’abrogazione delle clausole legali di esonero dalla responsabilità per l’appaltatore.
Non viene meno, invece, il comma 28 dell’articolo 35 della “Legge Bersani”, che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nonché la normativa contenuta nella c.d. legge Biagi (art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, come modificato dalla Finanziaria 2007), ai sensi della quale la responsabilità solidale committente-appaltatore, limitatamente agli appalti privati, vale per le componenti retributive e contributive, per due anni dopo la cessazione dell'appalto.
Distinti saluti.
Il Presidente
(R. Carlo Noto La Diega)
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