Circolari
p63740GH/CI
» 22.12.2008
Quanto riportato nella circolare 426/2008 fa riferimento al testo conosciuto dello schema di decreto legge, nella versione “ in entrata” al Consiglio dei Ministri; non disponiamo peraltro del testo definitivo, per cui fin d'ora ci riserviamo di tornare sull'argomento al momento della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, come già rilevato, verrebbero prorogati
- al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
- comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a)
- allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso)
- al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2).
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, evidenziamo che il nuovo differimento - come anche il precedente - riguarda esclusivamente le novità contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall’art. 4 del D.Lgs n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore. L’art. 306 del D.Lgs n. 81/2008, infatti, prevede espressamente che fino all’entrata in vigore delle nuove norme “continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”.
Secondo alcune indiscrezioni, nel corso della discussione in Consiglio dei Ministri, anche al fine di valorizzare il confronto in atto tra le parti sociali per il raggiungimento di un avviso comune in materia di salute e sicurezza, il Governo avrebbe deciso alcune modifiche alle ipotesi di proroga sopra indicate. In particolare:
il rinvio della valutazione dei rischi riguarderebbe solo la parte relativa allo stress lavoro correlato
- sarebbe confermato il rinvio dell'obbligo di data certa per il documento di valutazione dei rischi
- sarebbe confermato il rinvio del divieto delle visite preassuntive
- sarebbe confermato il rinvio della comunicazione all'Inail a fini statistici dell'infortunio che comporta assenza superiore ad un giorno
- non sarebbe confermato il rinvio dell'obbligo di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.
In sostanza, quale che sia la versione finale, sembrerebbe previsto il rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato, dell'obbligo di apporre una "data certa" (come regolata dal codice civile) al documento, della comunicazione a fini statistici all'Inail degli infortuni che comportano l'assenza superiore ad un giorno e del divieto di effettuare visite preassuntive.
Ribadiamo la riserva di ulteriori comunicazioni in merito ed inviamo i migliori saluti.
Il Responsabile per l'Area Sicurezza
Giancarlo Cipullo
Il Responsabile Area Mercato e Appalti Pubblici
Giuseppe Gherardelli
Circolari recenti
Circolare 021/2020
Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.
Circolare ASSONIME.
Circolare n. 020/2020
Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto, sostegno alla patrimonializzazione delle imprese di media dimensione e Patrimonio Destinato. Circolari ASSONIME.
Circolare n. 019/2020
Le integrazioni del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: ricapitalizzazioni, debito subordinato, piccole imprese in difficoltà.
Circolari ASSONIME.
Pagina 3 di 307 pagine < 1 2 3 4 5 > Last › Pagina precedente Pagina successiva