Circolari
p64936GH
» 18.06.2009
Con riserva di più puntuali approfondimenti, si osserva che il decreto attuativo dell’art. 9 comma 3, relativo all’intervento SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati, di fatto si rinvia ulteriormente (cfr. comma 3) a provvedimenti interni di regolazione attuativa da elaborare da parte della stessa SACE.
Il secondo decreto, attuativo del comma 3 bis, contiene una articolata regolazione procedurale, facoltativa per le imprese ma anche per le Amministrazioni, volta a definire le modalità di certificazione dei crediti vantati verso regioni e enti locali ai fini della loro cessione pro soluto a favore di banche e intermediari finanziari.
Entrambi i provvedimenti si prestano a critiche, non solo per la loro tardività rispetto ai termini di emanazione preventivati, ma anche perché si spostano sul creditore gli oneri economici connessi alle procedure previste e non sembra garantirsi adeguatamente il credito nella sua interezza, compresi cioè gli interessi maturati e maturandi, pur in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Anche tali provvedimenti sono in via di segnalazione alla Commissione europea nel quadro del confronto avviatosi a seguito della presentazione dell’Esposto da parte TAiiS e al successivo incontro a delegazioni ristrette del 27 maggio us.
Con riserva di continuare a tenere informate le imprese, si inviano i migliori saluti.
Giuseppe Gherardelli
Responsabile Area Mercato dei Servizi
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