Circolari

p65065GH

» 07.07.2009

Si segnala che  nel cd. “Pacchetto Sicurezza” (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”) il cui testo è stato approvato in via definitiva il 2 luglio scorso e che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono previste modifiche al regime delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi introdotte; si fa riferimento in particolare a modifica all’articolo 38 del Codice dei Contratti pubblici, diretta ad ampliare la platea dei soggetti che, per la mancanza di determinati requisiti morali, sono esclusi dalla partecipazione a gare d'appalto, forniture e servizi, dall'affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipulare i relativi contratti.

L'articolo 2, comma 19, del Pacchetto Sicurezza, che va ad integrare l’art.38 del Codice dei Contratti, stabilisce infatti l'esclusione dagli appalti pubblici per le imprese che non denunciano le estorsioni subite. Di conseguenza, le imprese avranno l’obbligo di denunciare i casi di concussione o estorsione di cui sono vittime, pena la possibile esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (a meno che non ricorrano le cause di esclusione di responsabilità previste dalla legge del 19811).

La responsabilità per le imprese che non denunciano le estorsioni subite deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve esser comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente, all’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che deve curare la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

Si allega il testo dell’art.38 del Codice degli appalti (aggiornato al terzo decreto correttivo) con le integrazioni  introdotte dall’art 2, comma 19 del Pacchetto Sicurezza e, con l’occasione si ringraziano i colleghi del TAiiS che hanno rilevato la modifica in questione.

I migliori saluti

Giuseppe Gherardelli  
Responsabile Area Mercato dei Servizi

[1] L’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) prevede come cause di esclusione della responsabilità che Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”


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