Circolari
p65065GH
» 07.07.2009
L'articolo 2, comma 19, del Pacchetto Sicurezza, che va ad integrare l’art.38 del Codice dei Contratti, stabilisce infatti l'esclusione dagli appalti pubblici per le imprese che non denunciano le estorsioni subite. Di conseguenza, le imprese avranno l’obbligo di denunciare i casi di concussione o estorsione di cui sono vittime, pena la possibile esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (a meno che non ricorrano le cause di esclusione di responsabilità previste dalla legge del 19811).
La responsabilità per le imprese che non denunciano le estorsioni subite deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve esser comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che deve curare la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
Si allega il testo dell’art.38 del Codice degli appalti (aggiornato al terzo decreto correttivo) con le integrazioni introdotte dall’art 2, comma 19 del Pacchetto Sicurezza e, con l’occasione si ringraziano i colleghi del TAiiS che hanno rilevato la modifica in questione.
I migliori saluti
Giuseppe Gherardelli
Responsabile Area Mercato dei Servizi
[1] L’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) prevede come cause di esclusione della responsabilità che “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”
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