Circolari
p65856CO
» 18.12.2009
Come noto, in data 30/6/09 è stato siglato un accordo quadro tra l’ABI, Associazione Bancaria Italiana e la SACE per facilitare l’accesso al credito delle imprese.
L’accordo prevede il rilascio della garanzia da parte di SACE sulle anticipazioni bancarie concesse alle imprese che abbiano crediti verso la Pubblica Amministrazione (PA).
Il riferimento normativo è all’art. 9, co. 3 del D. L. 185 del 2008 convertito in legge n. 2 del 2009 (cd. decreto anticrisi), il quale prevede un insieme di misure volte a sostenere il sistema produttivo e sociale Italiano nell’attuale situazione di crisi.
La garanzia SACE prevede la copertura del 50% del finanziamento sia in linea capitale che in conto interessi, che la Banca, in via provvisoria, concede sotto forma di mutuo a medio termine alle PMI, e garantisce il mancato rimborso del finanziamento.
Le imprese beneficiarie dei Finanziamenti assistiti dalla Garanzia sul Finanziamento (Imprese Garantite), dovranno:
a) vantare, alla data di delibera di concessione del Finanziamento, crediti nei confronti della PA;.
b) avere sede legale e parte sostanziale delle attività in Italia;
c) non avere, alla data di delibera di concessione del Finanziamento segnalazioni negative alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o procedure concorsuali in corso ovvero che non risultino a loro carico procedure esecutive in corso notificate alla Banca;
d) avere, alla data di delibera di concessione del Finanziamento da parte della Banca un rating quantitativo compreso in un range stabilito dalla banca;
e) essere costituite in forma di società di capitali ovvero redigere il bilancio di esercizio secondo i principi della direttiva 78/660 CEE.
E’ condizione fondamentale per l’avvio della procedura che la Banca abbia aderito all’iniziativa e si sia convenzionata con la SACE.
Le banche convenzionate sono quindi titolate ad accendere mutui con le imprese che ne faranno richiesta a che rientrino nei parametri delle disposizioni stabilite dal programma e per i quali si rimanda alla scheda allegata alla presente circolare.
Sono titolate a presentare istanza per l’accensione del mutuo le imprese che abbiano nel proprio portafoglio contratti di fornitura di beni o prestazione di servizi con le P.A. e che alla data di presentazione vantino crediti nei confronti del proprio committente per ricavi già sorti a fronte di beni forniti o servizi prestati.
Pertanto, FISE ha in corso contatti con primari istituti bancari per verificare le condizioni di rilascio delle garanzie a fronte di eventuali richieste che le imprese associate intendano presentare nel 2010, fornendo adeguato supporto.
Con riserva di aggiornare sugli ulteriori sviluppi, porgiamo distinti saluti.
L’accordo prevede il rilascio della garanzia da parte di SACE sulle anticipazioni bancarie concesse alle imprese che abbiano crediti verso la Pubblica Amministrazione (PA).
Il riferimento normativo è all’art. 9, co. 3 del D. L. 185 del 2008 convertito in legge n. 2 del 2009 (cd. decreto anticrisi), il quale prevede un insieme di misure volte a sostenere il sistema produttivo e sociale Italiano nell’attuale situazione di crisi.
La garanzia SACE prevede la copertura del 50% del finanziamento sia in linea capitale che in conto interessi, che la Banca, in via provvisoria, concede sotto forma di mutuo a medio termine alle PMI, e garantisce il mancato rimborso del finanziamento.
Le imprese beneficiarie dei Finanziamenti assistiti dalla Garanzia sul Finanziamento (Imprese Garantite), dovranno:
a) vantare, alla data di delibera di concessione del Finanziamento, crediti nei confronti della PA;.
b) avere sede legale e parte sostanziale delle attività in Italia;
c) non avere, alla data di delibera di concessione del Finanziamento segnalazioni negative alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o procedure concorsuali in corso ovvero che non risultino a loro carico procedure esecutive in corso notificate alla Banca;
d) avere, alla data di delibera di concessione del Finanziamento da parte della Banca un rating quantitativo compreso in un range stabilito dalla banca;
e) essere costituite in forma di società di capitali ovvero redigere il bilancio di esercizio secondo i principi della direttiva 78/660 CEE.
E’ condizione fondamentale per l’avvio della procedura che la Banca abbia aderito all’iniziativa e si sia convenzionata con la SACE.
Le banche convenzionate sono quindi titolate ad accendere mutui con le imprese che ne faranno richiesta a che rientrino nei parametri delle disposizioni stabilite dal programma e per i quali si rimanda alla scheda allegata alla presente circolare.
Sono titolate a presentare istanza per l’accensione del mutuo le imprese che abbiano nel proprio portafoglio contratti di fornitura di beni o prestazione di servizi con le P.A. e che alla data di presentazione vantino crediti nei confronti del proprio committente per ricavi già sorti a fronte di beni forniti o servizi prestati.
Pertanto, FISE ha in corso contatti con primari istituti bancari per verificare le condizioni di rilascio delle garanzie a fronte di eventuali richieste che le imprese associate intendano presentare nel 2010, fornendo adeguato supporto.
Con riserva di aggiornare sugli ulteriori sviluppi, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
Documenti allegati
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