Circolari
p66862GH/CA
» 21.05.2010
• Consiglio di Stato 11 Maggio 2010, n. 2829, in merito all’articolo 5, comma 1, della L. n. 381/1991, che attribuisce agli enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, con cooperative sociali che svolgono attività di promozione umana ad integrazione dei cittadini, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Il CdS, confermando quanto già in precedenza statuito dal TAR Lombardia, ha dichiarato l’illegittimità dell’affidamento diretto alle cooperative sociali del servizio di igiene urbana, ai sensi dell’articolo 5 citato.
Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che la richiamata disposizione, nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi” offre agli enti pubblici la possibilità di stipulare con le cooperative che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate convenzioni - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione – per la fornitura di beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in favore dell’amministrazione richiedente e non già per l’affidamento di servizi pubblici locali destinati a terzi, quale è quello di igiene urbana.
La decisione è disponibile a richiesta presso gli uffici (m.calaresu@fise.org).
• TAR Bari, n. 1898/2010 del 17 maggio 2010 che, su ricorso di azienda associata, ha affermato che il servizio di pulizia di uffici e presidi ospedalieri non può essere considerato “strettamente necessario” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di una ASL, in quanto le attività di pulizia sono strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata e sono erogabili da qualsiasi soggetto e a favore di chiunque; non sussistono pertanto, ad avviso del TAR, i presupposti definiti dall’art. 27, comma 3 della legge n. 244 del 2007 che limitano il ricorso legittimo all’affidamento in house da parte di soggetti dell’Amministrazione pubblica.
Da evidenziare, tra i vari aspetti di interesse della decisione, come il TAR distingua tra servizi “sanitari” (nella fattispecie: attività di soccorso e trasporto ammalati e servizio “118”) per i quali richiama propria precedente pronuncia che aveva invece riconosciuto la legittimità del ricorso all’in house procurement, e servizi non sanitari quali, oltre alle pulizie, la guardiania, il giardinaggio, i trasporti interni, la logistica, lo smistamento e consegna posta.
La decisione è disponibile a richiesta presso gli uffici (g.gherardelli@fise.org).
I migliori saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
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