Circolari
p66906GH
» 25.05.2010
La decisione, notiamo, non è meramente confermativa dell’indirizzo giurisprudenziale che si era andato sino ad oggi formando, rigoroso nel ritenere che le clausole di un bando di gara non possano derogare alle norme di legge in materia; la giurisprudenza sinora aveva sottolineato – in buona sostanza – che la predisposizione unilaterale di clausole in sede di bando, cui le imprese offerenti erano necessariamente tenute ad aderire, non poteva integrare quella disciplina pattizia dei termini di pagamento e della misura del saggio di interessi prevista dalla legge.
Nella decisione qui commentata il TAR sviluppa un percorso argomentativo articolato, da considerare per molti aspetti coerente alla lettura che la stessa Commissione europea, nei contatti informali avuti, dà alla normativa vigente.
Il giudice amministrativo, considerata la parificazione operata dalla legge tra operatori privati e pubblici, deduce dalla previsione di cui all’art 7 del d.lgs. 231/2002, che prevede un sindacato di equità per le clausole che appaiono inique, che possano ben darsi condizioni fissate a monte dalla stazione appaltante – pubblica - diverse da quelle legali, ma che tali condizioni debbano, per essere legittime, restare aderenti al dettato normativo che le legittima, ovvero debbano essere giustificate da ragioni oggettive che contemplino la “corretta prassi commerciale”, la “natura della merce o dei servizi” o la “condizione dei contraenti e i rapporti commerciali tra i medesimi”.
Inoltre, il TAR Piemonte, distinguendo tra appalti che si configurano come offerte al pubblico e appalti che si configurano come inviti ad offrire, sulla scorta di quanto argomentato - con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – dalla Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 9 del 26.3.2010 (cfr. ns. ultima circolare n. 161/2010), ritiene che anche in ipotesi di aggiudicazione secondo la schema del prezzo più basso non sembri inconcepibile una sollecitazione, della stazione appaltante alle imprese perché queste offrano condizioni e termini di pagamento diversi da quelli di legge, considerando che il mero valore economico di un credito può essere complessivamente quantificato anche alla luce dei suoi tempi di scadenza e connessi interessi moratori, come normalmente avviene nelle operazioni di sconto dei crediti.
Sempre con riferimento alla delicata questione del ritardo dei pagamenti evidenziamo come nel disegno di legge sulla semplificazione, attualmente all’esame dell’ Aula, sia stata inserita in Commissione Affari costituzionali una norma volta ad obbligare le stazioni appaltanti pubbliche al rispetto dei termini legali di pagamento.
Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi approfondimento.
I migliori saluti.
Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena
Circolari recenti
p67160LE
SISTRI 1) Nuovo DM 9 luglio 2010 su sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 2) Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010 su Aggiornamento ed...
14.07.2010 Leggi tuttop66960GH
Ritardo nei pagamenti – Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, art. 11 Controllo spesa sanitaria – Iniziative a livello europeo.
04.06.2010 Leggi tuttoPagina 238 di 307 pagine ‹ First < 236 237 238 239 240 > Last › Pagina precedente Pagina successiva