Circolari

p68358RU

» 18.01.2011

In merito agli argomenti in oggetto, si segnala:

• Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 2887 del 21/12/2010, che ha sancito il principio della responsabilità amministrativa per condotta omissiva da parte del Sindaco pro tempore di un Comune in provincia di Napoli e del capo tecnico comunale responsabile dell’area manutentiva, a causa del ritardato pagamento del credito vantato da una impresa che aveva provveduto alla rimozione di taluni rifiuti nei pressi di uno stabilimento dell’Ente citato.
La sentenza appare importante in quanto si afferma il danno erariale “causalmente riconducibile alla condotta gravemente colposa dei responsabili amministrativi, consistente nell’omissione di provvedere al pagamento nonostante i reiterati solleciti della ditta” e si precisa che le “Pubbliche amministrazioni devono provvedere tempestivamente all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie come un normale debitore” in ciò richiamando espressamente la direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento recepita con d.lgs. 231 del 2002.


• Il comma 51, art. 1 della L. 13/12/2010 n. 220 (cosiddetta legge di stabilità per il 2011), che proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011, il blocco delle azioni esecutive (sia da intraprendere che intraprese) nei confronti delle aziende sanitarie delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro del disavanzo sanitario così come previsto al comma 2) art. 11 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni in L. n. 122 del 30/07/2010.
In proposito, si ricorda che nel 2010 la Commissione Europea, a seguito di un esposto TAIIS in cui si riteneva sussistente un contrasto della normativa italiana rispetto alla direttiva comunitaria, aveva invece precisato che la direttiva aveva l’obiettivo di armonizzare presso gli Stati membri i termini di pagamento “senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri.

• La Circolare 15 dicembre 2010 n. 38 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2011, recante “Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3”, diretta prioritariamente alle Stazioni appaltanti pubbliche, ma di interesse in quanto volta a disciplinare l’analisi e la revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi.

Restando a disposizione, si inviano i più distinti saluti


Cordiali saluti.

Responsabile Area Mercato e Appalti Pubblici
Giuseppe Gherardelli


 


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