Circolari
p68461CI
» 11.02.2011
Con ordinanza del 28 gennaio 2011, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “collegato lavoro”) con riferimento agli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione.
Si ricorda che l’art. 32, nell’ambito delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, al comma 5 stabilisce i limiti della indennità entro i quali il giudice decide la misura del risarcimento dovuto al lavoratore; e al comma 6 la riduzione alla metà del limite massimo della predetta indennità in presenza di accordi collettivi, anche aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine in osservanza di specifiche graduatorie
Lo stesso articolo 32, commi 5, 6 e 7 del collegato, peraltro, era già stato oggetto di una precedente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, emessa il 20 dicembre 2010 dal Tribunale di Trani, per ritenuta incompatibilità con gli articoli 3, 11, 24, 101, 102, 111, 117 della Costituzione.
A fronte dei rilievi sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale, Confindustria consiglia di valutare con particolare attenzione l’opportunità di avviare trattative aventi ad oggetto gli accordi previsti dall’art. 32, comma 6, della legge n. 183/2010.
Le ordinanze di rimessione sono disponibili a richiesta all’indirizzo e.mail: m.forte@fise.org
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Cordialmente.
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