Circolari
p68532CI
» 17.02.2011
Si fa seguito alla nostra circolare n.68/011 del 16 febbraio per tornare sul tema della detassazione, alla luce della circolare del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2011 già trasmessa.
In attesa di conoscere il commento organico che Confindustria si è riservata di fornire sulla circolare appena citata, se ne richiamano di seguito le parti che affrontano la questione essenziale sulla quale Confindustria ha chiesto chiarimenti: vale a dire se sia o no necessario concludere accordi di secondo livello per applicare legittimamente l’aliquota sostitutiva del 10% sui compensi corrisposti in relazione a incrementi di produttività.
I chiarimenti richiesti sono contenuti nei Punti 1 e 2 della circolare, come di seguito si evidenzia:
a) “ le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 (sono agevolabili)…. solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi (di secondo livello)…. anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa (art.1, comma 47, legge n.220/2010) purchè in corso di efficacia” (Punto 1, pag.3);
b) ai “fini dell’applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel CUD, che le somme…….sono correlate a incrementi di produttività, qualità, (ecc.)… e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo (di secondo livello) della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova”(Punto 2, pagg. 3 -4);
c) considerato che, per gli anni 2008/2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è stata consentita anche dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali, le aziende possono scegliere se stipulare “appositi accordi” di secondo livello:
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- “che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, ecc.)”;
- ovvero “ che disciplinino la materia anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento” (lo straordinario, i turni, il lavoro straordinario, ecc.);
“al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura “(del 10%) (Punto 2, pag.4);
d) gli accordi di secondo livello, che perseguono “maggiore produttività e competitività aziendale” attraverso interventi sull’organizzazione del lavoro e che, sulla base di tale specifico presupposto, abbiano previsto la corresponsione di correlati compensi, sono idonei a consentire l’applicazione del regime di detassazione “senza che sia necessario che l’accordo (di secondo livello)……espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività” (Punto 2, pag.4).
***
In tale premessa, si richiama l’attenzione, in particolare, su quanto indicato nella lettera c) al fine di valutare aziendalmente, qualora necessario, l’adozione di una soluzione operativa in grado di confermare, anche per il 2011, il regime di detassazione utilizzato nel periodo 2008/2010.
Con riserva di ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.
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