Circolari

p70086CI

» 12.05.2011

Si trasmette in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011 relativa al tema degli Accordi collettivi di secondo livello stipulati in attuazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 per consentire l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata sui compensi correlati alla produttività.

Come si ricorderà, anche da parte di Confindustria erano state manifestate perplessità- alla luce delle disposizioni legislative in materia fiscale – in ordine alla efficacia retroattiva dei predetti Accordi collettivi rispetto alla loro data di stipulazione.

Nella circolare n. 19/E che si trasmette l’Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate nel 2011 prima della stipula dell’Accordo collettivo non possono essere soggette al regime di detassazione, anche quando l’Accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

In considerazione poi delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non debbano essere applicate sanzioniai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraioabbiano applicato la detassazione in assenza dei pertinenti Accordi collettivi di secondo livello.

Il termine per la regolarizzazione contributiva è fissato entro il 1° agosto 2011.

Con riserva di ulteriori comunicazioni, si porgono cordiali saluti.

 


Documenti allegati

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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – Misure in materia di previdenza complementare e t.f.r. – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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