Circolari

Circolare N°46/GR Fac simile dichiarazione sostitutiva resp solidale fiscale appalti

» 06.11.2012

A seguito nostra circolare n°44 del 25/10/2012,  in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012, - si trasmette uno schema di dichiarazione sostitutiva (predisposto da Confindustria e ANCE) che le imprese possono utilizzare in alternativa all'asseverazione di un responsabile di un centro di assistenza fiscale ovvero di un soggetto abilitato, per attestare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

Il modello di dichiarazione sostitutiva contempla tutti gli elementi raccomandati dall'Agenzia delle entrate nella predetta circolare n. 40/E.

In particolare, nel modello sono indicati:
 

  • con riguardo all'IVA:
     
  • il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata;
  • se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA sono stati effettuati;
  • l'affermazione che l'IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa;

     
  • con riguardo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto:
     
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • l'affermazione che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
       

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata solo in relazione ai pagamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.

Confindustria ha segnalato le ulteriori numerose criticità interpretative e applicative che le nuove disposizioni stanno generando - dalla verifica dell'ambito oggettivo, all'individuazione dei soggetti obbligati, fino alla tipologia dei contratti cui si renderebbe applicabile la nuova disciplina - auspicando una sollecita soluzione normativa o interpretativa.

Distinti saluti.


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