Circolari
Circolare N°48/CI Rapporto lavoro tempo determinato circolare ministero 27/2012
» 09.11.2012
Con l’allegata circolare n.27/2012 del 7 novembre 2012, il Ministero del Lavoro è intervenuto a chiarire le condizioni alle quali è consentita la riduzione degli intervalli temporali tra due successivi contratti a tempo determinato, da 60 a 20 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni per i contratti di durata superiore (art.5, comma 3, del D.lgs. 6.9.2001, n.368, modificato dall’art.1, comma 9, della legge 28.6.2012, n.92, ulteriormente modificato dall’art. 46 bis del D.L. 22.6.2012, n.83, convertito con modifiche dalla legge 7.8.2012, n.134; con decorrenza 12.8.2012).
Come scrive il Ministero, “ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc.” costituiscono condizioni per le quali la contrattazione collettiva è legittimata a prevedere la riduzione degli intervalli temporali di cui sopra: si ricorda che tale riduzione è consentita direttamente dall’art.5, comma 3, ultimo periodo per le attività stagionali, ivi comprese quelle individuate dal contratto collettivo nazionale.
Inoltre, scrive il Ministero, “da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale” è consentito stabilire “ipotesi (di riduzione degli intervalli) diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati”.
Come chiarisce il Ministero, la legge attribuisce dunque alla contrattazione collettiva (“accordi di livello interconfederale o di categoria – ovvero, in via delegata, a livello decentrata”) la facoltà di normare le condizioni di riduzione degli intervalli temporali sia nell’ipotesi dei processi organizzativi ricordati (avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto, ecc.) sia nelle diverse ipotesi che le parti stipulanti intendano considerare, con riguardo alle specifiche caratteristiche ed esigenze del pertinente settore merceologico.
Cordiali saluti.
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