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Circolare 23/2013

» 28.03.2013

Si rammenta che, in tema di lavori usuranti, il 31 marzo p.v. scadono sia il termine per la comunicazione obbligatoria del lavoro notturno (Dlgs n. 67/2011, art. 5, comma 1) sia quello per la rilevazione dello svolgimento dei lavori usuranti (Dlgs n. 67/2011, art. 5, c. 2 e DM 20.9.2011, art. 6, comma 1, lett. a).

Nel ribadire che si tratta di due adempimenti differenti anche se la relativa scadenza si colloca nella medesima data, in assenza di modifiche normative e vista la nota del Ministero nel proprio sito istituzionale clic lavoro”, si confermano integralmente le indicazioni contenute nella Circolare FISE n.15/2012 del 28 marzo 2012.

 In particolare, si ricorda che solamente la comunicazione obbligatoria dello svolgimento di lavoro notturno è sanzionata in via amministrativa (art. 5, comma 3, Dlgs n. 67/2011), non essendo invece prevista alcuna sanzione relativamente alla rilevazione di svolgimento di attività usurante.

Infine si rammenta, che – a norma dell’art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20.9.2011 - in caso di svolgimento di lavoro notturno, la rilevazione dello svolgimento dello stessoche deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia - può valere anche come comunicazione obbligatoria.

Distinti saluti.


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