Circolari

p58638GH

» 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

Circolare 007/19/RU

Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi...

Leggi tutto

Circolare 006/19/RU

Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni corrispettivo - Circolare ASSONIME.

Leggi tutto

Circolare 005/19/MI

Trattative rinnovo CCNL Appalti Militari - Informativa.

Leggi tutto

Pagina 19 di 307 pagine ‹ First  < 17 18 19 20 21 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva