Circolari

p58638GH

» 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

Circolare 001/2019

Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive individuali infruttuose - Circolare ASSONIME.

Leggi tutto

Circolare 026/2018

Recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza sul nuovo concetto di abuso del diritto in ambito nazionale ed europeo - Circolare ASSONIME.

Leggi tutto

Circolare 025/2018

Trattamento dei dati personali di persone decedute: le disposizioni del decreto legislativo n. 101/2018.

IVA – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni...

Leggi tutto

Pagina 21 di 307 pagine ‹ First  < 19 20 21 22 23 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva