Circolari

p58897MI

» 17.01.2007

Facendo seguito alle precedenti circolari in relazione a quanto in oggetto, segnaliamo che i commi 1180 e seguenti dell’unico articolo della Finanziaria 2007 introducono importanti novità per quanto concerne gli obblighi di comunicazione dei  datori di lavoro in caso di nuove assunzioni.

Il comma 1180, infatti, modificando quanto previsto dalla legge n. 608/96, prevede l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare al servizio competente l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e collaborazioni coordinate e continuative, anche nella modalità a progetto,  “entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”.

Il Ministero del Lavoro ha emanato una nota di chiarimenti datata 4 gennaio u.s. prot. n. 440; in particolare, segnaliamo l’orientamento ministeriale secondo cui il termine è tassativo, e vale quindi anche nel caso in cui il giorno antecedente sia festivo. Secondo il Ministero, infatti, stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo, come da regole generali.

E’ comunque prevista una comunicazione semplificata nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, aventi carattere straordinario e non prevedibile con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, in base alle quali il datore comunica solamente data di inizio della prestazione, generalità del lavoratore e del datore di lavoro, fermo restando l’obbligo della comunicazione completa entro i cinque giorni dall’instaurazione del rapporto.

Oltre al caso di eventi naturali catastrofici, il Ministero nella nota citata include anche l’ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità il giorno stesso dell’assenza.

Infine segnaliamo che il comma 1183 ha esteso l’obbligo di comunicazione ad alcune vicende modificative del rapporto di lavoro, ampliando l’elencazione contenuta nell’articolo 4bis, comma 5, del d. lgs. n. 181/2000, tenendo fermi i cinque giorni come termine di adempimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo


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