Circolari
p59602MI
» 17.04.2007
Il provvedimento di legge recepisce peraltro quanto già oggetto di accordo nel novembre scorso tra Confindustria e le altre organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali, in un avviso comune per la trasposizione, nel nostro ordinamento, della direttiva europea n. 14 dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.
Per quanto concerne il campo di applicazione, il decreto legislativo stabilisce all’articolo 9 (disposizioni transitorie), così come previsto nella direttiva, la graduale applicazione delle disposizioni, in funzione delle seguenti soglie dimensionali:
- fino al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori subordinati;
- dal 24 marzo 2008 nei confronti delle imprese che impiegano complessivamente almeno 50 lavoratori subordinati.
A tali fini, i lavoratori subordinati occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, detto periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
Si precisa inoltre che l'art. 4, comma 1, del decreto demanda al contratto collettivo (cfr. la definizione contenuta all'art. 2 comma 1, lett. g, che è la seguente: "il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"), la definizione di "sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti" dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, che è stata prevista il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (cfr. art. 11), ossia il 22 marzo 2007.
Pertanto, l'entrata in vigore del decreto legislativo non comporta immediate conseguenze per le imprese; tuttavia, è opportuno sottolineare che con il d. lgs . n. 25/2007 viene introdotto nell’ordinamento un obbligo di natura legale di informare e consultare i lavoratori, che in precedenza aveva unicamente natura contrattuale.
I commi 3 e 5 dell’articolo 4 definiscono inoltre gli ambiti di applicazione rispettivamente dell’informazione e della consultazione.
Nell’allegare il testo del provvedimento, in relazione al quale restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, segnaliamo infine l’articolo 7 che introduce significative sanzioni di natura economica alle aziende (da euro 3.000 a euro 18.000) nel caso di violazione dell’obbligo di comunicare le informazioni o di procedere alla consultazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente FISE
R. Carlo Noto La Diega
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